INFORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING (EX ART. 5 D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)
Premessa
Il d.lgs. 10/03/2023, n. 24 (nel seguito, anche “Decreto”), pubblicato nella G.U. 15 marzo 2023, n. 63, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
L’attenzione del legislatore comunitario e nazionale è principalmente rivolta a fornire una adeguata “tutela” del segnalante, potenzialmente esposto a forme di ritorsione, intesa come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
1. Violazioni
La citata tutela è riconosciuta per segnalazioni riguardanti “violazioni” a disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea.
Ai fini del citato decreto, con il termine “violazioni” si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al citato decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
Si precisa che il Decreto non trova applicazione nei confronti delle segnalazioni che riguardano “contestazioni, rivendicazioni e richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante (…) che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.
2. Segnalanti
Il Decreto definisce “persona segnalante” la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio “contesto lavorativo”.
Le citata normativa si applica alle “persone che segnalano”, individuate all’art. 3 comma 3 del Decreto, ovverosia:
a) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; trattati separatamente in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro pubblico (d.lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2);
b) i dipendenti di tutti gli altri enti del “settore pubblico”;
c) i lavoratori subordinati del “settore privato” (incluse le prestazioni occasionali);
d) i lavoratori autonomi (inclusi i rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c., es.: gli agenti di commercio o i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato);
e) i lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti “fornitori” di beni, servizi e lavori agli enti del settore pubblico o privato;
f) i liberi professionisti e i consulenti degli enti privati o pubblici;
g) i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti);
h) gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza, anche di fatto.
L’art. 3 del Decreto estende le tutele ivi previste anche ai seguenti soggetti:
a) i “facilitatori”, ovverosia le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo;
b) le persone appartenenti al “medesimo contesto lavorativo” del segnalante, che hanno con costui un rapporto di parentela entro il quarto grado o uno “stabile legame affettivo”;
c) i “colleghi di lavoro” che hanno con il segnalante un “rapporto abituale o corrente”;
d) “gli enti di proprietà della persona segnalante” e le persone che in essi operano.
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).
3. Canali di segnalazione
Il Decreto prevede, in particolare, la disciplina delle “segnalazioni”, ovverosia delle comunicazioni scritte od orali di informazioni sulle violazioni.
La persona segnalante, ovverosia la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in particolare, potrà effettuare:
– una “segnalazione interna”: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna (art. 4);
– una “segnalazione esterna”: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione esterna (art. 7).
3.1. Canali di segnalazione interna di J Medical S.r.l.
Nel rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 24/2023, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, la Società ha aggiornato i propri canali di segnalazione, affidandone la gestione all’Organismo di Vigilanza della Società.
Le segnalazioni interne possono essere effettuate tramite:
• comunicazione cartacea, indirizzata a mezzo di lettera raccomandata all’Organismo di Vigilanza della Società, al seguente recapito: Avvocato Enrico Cairo – Studio Avvocato Chiusano, via Bertolotti n. 2 – 10121 Torino. La segnalazione deve essere preferibilmente inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Gestore Whistleblowing”.
• segnalazione orale, tramite contatto telefonico all’utenza mobile +39 3333920306 (non sottoposta a procedura di registrazione), presidiata dall’Organismo di Vigilanza della Società. Al momento della ricezione della segnalazione, il Gestore documenta la medesima mediante resoconto dettagliato ed il relativo contenuto viene controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica.
• incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna, contattando l’utenza mobile +39 3333920306 (non sottoposta a procedura di registrazione), presidiata dall’Organismo di Vigilanza della Società. la segnalazione viene acquisita, mediante incontro diretto, da parte del Gestore, che avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante.
Nell’ambito della gestione dei canali di segnalazione interna, il Gestore è tenuto a svolgere le seguenti attività:
a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
3.2. Canali di segnalazione esterna
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Il d.lgs. n. 24/2023 prevede (art. 6) che la persona segnalante possa effettuare una segnalazione esterna allorquando ricorra, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 24/2023 (cfr. supra, § 3.1);
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne possono essere effettuate:
– in forma scritta, tramite piattaforma informatica
oppure
– in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Per quanto attiene ai canali di segnalazione esterna (art. 7 d.lgs. n. 23/2023) e le relative attività di gestione (art. 8) si richiamano – oltre al citato decreto – le informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC, tra le quali (art. 9):
a) l’illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III del decreto (“Misure di protezione”);
b) i contatti di ANAC, quali, in particolare, il numero di telefono;
c) le istruzioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
d) illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne;
e) le modalità con le quali può ANAC può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l’ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
f) l’elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, convenzioni con l’ANAC, nonché i loro contatti.